Elaborazione della richiesta in corso. Si prega di attendere.

NUOVE INDICAZIONI PER ATTIVAZIONE TIROCINI IN REGIONE LOMBARDIA

Milano, 15 maggio 2020

 

Il seguente documento deve essere restituito firmato al soggetto promotore, assieme alla documentazione richiesta nel caso di apertura di nuovi tirocini o di rientro fisico in sede del tirocinante per i tirocini in corso (anche nel caso di scelta mista, ovvero alternanza smart working e rientro in sede)

 

NUOVE INDICAZIONI DI REGIONE LOMBARDIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESPERIENZE DI TIROCINIO CURRICOLARE E EXTRACURRICULARE NELLA FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

 

14 marzo 2020 e successiva integrazione del 24 aprile 2020, dalle ordinanze del Presidente della Regione Lombardia e dalle ordinanze dei Sindaci. Rispetto agli ambienti di lavoro, il riferimento sono sempre i protocolli anti-contagio definiti a livello aziendale come previsto dal Protocollo del 24 aprile 2020 con il coinvolgimento dei comitati aziendali come previsti dallo stesso al paragrafo 13.

A partire dal 18 maggio 2020 è possibile attivare nuovi tirocini, curriculari ed extracurriculari, e riattivare quelli sospesi per emergenza COVID-19 negli ambienti lavorativi e nei laboratori per i quali non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività derivanti dalle disposizioni governative.

La possibilità di attivazione o riattivazione di un tirocinio è inoltre subordinata al rispetto delle condizioni di seguito illustrate.

Ai tirocinanti si applicano gli stessi protocolli di sicurezza definiti, a livello nazionale, tra le parti sociali e condivisi normativamente dal Governo con il DPCM 26 aprile (all.6), integrati, in base ai livelli di rischio, dai documenti tecnici dell’INAIL, previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio.

Pertanto, prima dell’attivazione di un tirocinio è necessario verificare le seguenti due condizioni, si prega di rispondere flaggando su SI o NO:

  1. la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa che costituisce l’oggetto della formazione del tirocinante (e quindi che non vi siano restrizioni all’esercizio dell’attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere);

SI                                                                               NO

 

  1. la presenza delle condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative, che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività in azienda da parte dei lavoratori (uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, orari, ecc…).

SI                                                                               NO

 

In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere interrotto.

 

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL SOGGETTO PROMOTORE PRIMA DELL’AVVIO DEL TIROCINIO

 

A tal fine, il soggetto promotore verifica la presenza dei requisiti sopra richiamati nelle seguenti modalità:

  • acquisisce la dichiarazione del soggetto ospitante nella quale assicura l’applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dall’Ordinanza regionale n.546 del 13 maggio 2020;
  • acquisisce copia del Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19 di cui il soggetto ospitante si è dotato, ovvero delle Istruzioni operative di Sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente;
  • inserisce nel progetto formativo di tirocinio (anche con un addendum in caso di proroga) l’obbligo, sia per il soggetto ospitante che per il tirocinante, di adottare le misure di sicurezza sopra citate;
  • inserisce, nel progetto formativo di tirocinio, la previsione di attività che potranno essere svolte preferibilmente in modalità “a distanza”, come individuate dal soggetto ospitante (*);
  • assicura tutti gli altri elementi che caratterizzano e qualificano l’esperienza di tirocinio, ivi compreso il tutoraggio, anche nello svolgimento delle attività formative da svolgersi “a distanza”.

 

Il soggetto ospitante:

  • fornisce al tirocinante le prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;
  • applica, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario del personale previste dall’Ordinanza regionale n.546 del 13 maggio 2020;
  • definisce tempi e modalità per lo svolgimento delle attività formative, individuando quelle che è possibile svolgere in modalità “a distanza” (in analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di smart working);
  • consegna al tirocinante la dichiarazione dei giorni e l’orario di presenza in sede, per il periodo di durata del tirocinio, che consente anche di giustificare la mobilità del tirocinante per il tragitto necessario a raggiungere il luogo di lavoro per tutto il periodo residuo dell’emergenza sanitaria (questa solo se prevista e resa necessaria dalle norme vigenti nel corso del tirocinio e come eventualmente aggiuntiva alla convenzione di tirocinio).

 

(*) La modalità “a distanza” deve essere preferibile, ove possibile, prevedendo un mix distanza-presenza, limitando il tempo di presenza allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio.

 

Le imprese in cassa integrazione che hanno sospeso parzialmente la propria attività possono ospitare i tirocinanti, fermo restando il rispetto di quanto disposto al paragrafo 2 delle linee guida regionali approvate con dgr 17 gennaio 2018, n.7763.

 

Firma del Responsabile Soggetto Ospitante

 

S.A. Studio Santagostino srl è soggetto proponente per l'attivazione di Tirocini acceditato a Regione Lombardia. Se necessiti di una consulenza

 

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Le indicazioni sopra richiamate hanno carattere di indirizzo per favorire la coerente e omogenea