Normativa sul Welfare Aziendale
Supporto tecnico al Welfare Aziendale
La caratteristica essenziale dei benefit, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, è subordinata alla condizione che i servizi siano offerti alla “generalità dei dipendenti o a categorie di essi”, ossia a gruppi omogenei di dipendenti, a prescindere da chi in concreto ne usufruisca. Nel caso in cui i benefit vengano messi a disposizione solo di taluni lavoratori, questi costituiscono fringe benefits e come tali concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per gli utilizzatori.
Con la revisione dell'art. 51 del TUIR (Testo Unico del le Imposte sui Redditi) operata con le manovre finanziarie 2016 e 2017 è stata allargata la gamma di beni e servizi che possono essere ricompresi nei piani di Welfare Aziendale. Questi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente né base imponibile ai fini contributivi permettendo un importante risparmio dei costi anche al datore di lavoro.
L’aggiornamento ha rivisto le lettere f, f-bis del comma 2 dell'art. 51, introdotto la nuova lettera f-ter e previsto i voucher (o “documenti di legittimazione”) con l’introduzione del nuovo comma 3-bis. Con il comma 3-bis è previsto che l'attribuzione di opere e servizi possa avvenire mediante documenti di legittimazione (cartacei o elettronici) e che tali documenti non possano essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possano essere monetizzati o ceduti a terzi e debbano dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio o, in alternativa, prevedere il cumulo di più beni o servizi dal valore inferiore a 258,23 euro.
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Rientrano nell'ambito della disciplina i seguenti servizi:
(Art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR)
“i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale”
(Art. 51, comma 2, lettera d-bis) del TUIR)
“acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12”.
(Art. 51 comma 2, lettera f) del TUIR)
“opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 ”(educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto).
(Art. 51, comma 2, lettera f-bis) del TUIR)
”la fruizione, da parte di familiari, dei servizi di educazione, istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.”
(Art. 51, comma 2, lettera f-ter) del TUIR)
“le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.”
Welfare Contrattuale e Unilaterale
Le aziende possono attivare due piani di welfare: Contrattuale ed Unilaterale. Per welfare contrattuale si intende l'insieme di beni e servizi che traggono origine da contratto, accordo o regolamento aziendale, mentre è considerato welfare unilaterale quello erogato al lavoratore per iniziativa volontaria del datore di lavoro, senza negoziazione o accordo con le rappresentanze dei lavoratori.
La differenza fondamentale tra le due forme di welfare attiene essenzialmente ai limiti di deducibilità dal reddito d'impresa da parte del datore di lavoro, che variano in base ai contenuti delle prestazioni e sulla base della volontarietà o obbligatorietà delle erogazioni stesse. L'erogazione dei benefit previsti dall'art. 51, comma 2 lettera f) in conformità a disposizioni di contratto o di regolamento che configurino un obbligo negoziale determinano la deducibilità integrale dei costi sostenuti dal datore di lavoro. Diversamente, il limite di deducibilità nel caso di erogazioni volontarie del datore di lavoro è riconosciuto nel limite del 5 per mille della spesa sostenuta, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del TUIR.
L'agevolazione prevista per le misure di welfare riconosciute dal datore di lavoro trova applicazione non solo da contratti e accordi aziendali ma anche da accordi territoriali, dai CCNL e dagli accordi interconfederali.